Esenzioni ticket non corrette. Prima di pagare rivolgersi ad Adiconsum

Esenzioni ticket non corrette

I cittadini bergamaschi in questi giorni stanno ricevendo verbali o ingiunzioni per accertamenti su autocertificazioni di esenzioni ticket risultate non corrette. Le contestazioni decorrono dal 2016 per i cittadini che hanno beneficiato di esenzione dal pagamento ticket, dopo aver autocertificato una condizione risultata “non corrispondente” Il verbale notifica al cittadino l’accertamento e la violazione dell’art. 316 ter del codice penale, e prevede il pagamento del ticket dovuto per tutte le prestazioni effettuate al quale si aggiunge una sanzione in misura ridotta pari al ticket, se si decide di pagare entro 60 giorni riconoscendo l’errore.

In alternativa, il cittadino ha tempo 30 giorni dal ricevimento del verbale per presentare argomentazioni e documentazione difensiva. Sanzioni ancorché ridotte, raddoppiano il dovuto, ma dai casi che abbiamo finora visto la maggior parte risultano prescritte le sanzioni perché relative a  5 anni antecedenti il ricevimento del verbale e quindi ingiuste. I ticket si prescrivono in 10 anni mentre le sanzioni in 5 dal ricevimento del verbale.

Faremo opposizione richiedendo l’emissione, sempre che il ticket sia dovuto, di un nuovo verbale. Se le motivazioni presentate e la relativa documentazione sono corrette ed esaustive, il procedimento dovrebbe essere archiviato senza alcun addebito per il cittadino. Nel caso in cui il cittadino non provveda al pagamento o non contesti quanto notificato, riceverà un’ordinanza ingiuntiva con una sanzione che potrà essere triplicata con aggravio delle spese accessorie come previsto dalla normativa il cui ricorso è possibile solo davanti ad un giudice.

Il cittadino è spesso in buona fede o estraneo all’errore, a volte l’esenzione ci dichiarano sia stata suggerita “con leggerezza” da operatori degli uffici preposti senza chiarire fino in fondo le condizioni per averne diritto. Abbiamo casi in cui il medico prescrittore ha usato un’esenzione per reddito (cui l’utente non aveva diritto) al posto di una per patologia. Nei casi esaminati viene contestato il reddito del nucleo familiare che risulta superare la soglia prevista o lo stato di disoccupato che non risulta effettivo a seguito situazioni con esito negativo comunicate all’Ats dal Ministero della Economia e finanze, avvalendosi delle banche dati di Agenzia delle Entrate, Inps e Ministero del Lavoro. Poi c’è l’uso improprio della categoria disoccupato che per legge vale per chi ha perso il lavoro e non per chi non lo ha mai avuto.

Essendo passato tutto questo tempo, per i cittadini è difficile ricordare l’accaduto. L’utente che viene a sapere tramite multa, di aver sbagliato un’esenzione nel 2016 si troverà poi, con molta probabilità, a ricevere ulteriori avvisi per gli anni successivi senza poter rettificare l’errore. La Regione aveva dato la possibilità di regolarizzare spontaneamente entro il 2020 la propria posizione richiedendo una verifica della posizione alla propria ATS ma tale opportunità, con le problematiche Covid, è finita nel dimenticatoio. La comunicazione ha lo scopo di interrompere i termini di prescrizione (ex art. 2946 del Codice civile), cioè i termini entro cui la ASL può procedere alla richiesta degli importi da recuperare, ma forse era opportuno procrastinare il pagamento o l’opposizione a dopo il periodo di emergenza.

Invitiamo comunque i cittadini a fare le opportune verifiche presso l’Adiconsum prima di pagare, in quanto le somme versate impropriamente non vengono restituite.

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