Riscritte le regole operative per il rinnovo della cessione del quinto

Un pensionato decide di rinnovare la sua cessione del quinto rivolgendosi a una banca diversa da quella con cui aveva sottoscritto il contratto originario. Tutto sembra andare bene finché, aprendo l’estratto conto del mese successivo, si ritrova con due addebiti sulla pensione anziché uno solo. Si tratta di una situazione tutt’altro che rara, frutto di una procedura che, per anni, ha creato confusione tra i titolari di questi tipi di finanziamento.

Con il messaggio n.1794 del 28/5/2026 l’Istituto ha riscritto le regole operative per la gestione dei contratti di rinnovo della cessione del quinto della pensione, si innesta sull’impianto normativo preesistente, aggiornando le modalità operative senza stravolgere il quadro giuridico di riferimento.

Fino all’intervento chiarificatore dell’INPS, la procedura interna, denominata “Quote Quinto”, faceva riferimento, anche in caso di rinnovo, alla decorrenza giuridica del nuovo contratto, fissata per legge al primo giorno del mese successivo alla notifica all’ente previdenziale. Poiché le trattenute effettive potevano però partire fino a 3 mesi dopo, nel periodo di transizione il pensionato si vedeva ancora decurtare la pensione secondo il vecchio piano di rimborso. Il risultato? Una possibile sovrapposizione, ad esempio, tra due rate prelevate nello stesso mese qualora la pensione avesse capienza sufficiente, oppure un debito di arretrati da recuperare successivamente con prelievi aggiuntivi fino al doppio della rata mensile ordinaria.

La situazione risultava ulteriormente complessa quando il pensionato decideva di cambiare banca, effettuando quindi un rinnovo esterno. In questo scenario il vecchio istituto di credito continuava a ricevere le rate mensili trattenute dall’INPS anche dopo l’estinzione del finanziamento, mentre la nuova banca non aveva alcun meccanismo automatico per recuperare gli importi relativi al periodo transitorio. Il problema ricadeva interamente sul titolare del contratto, che doveva farsi carico di accordi diretti tra le due banche, con attese prolungate e, nei casi più complessi, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Con tale disposizione l’INPS chiarisce che, per tutti i contratti qualificati come rinnovo, la procedura “Quote Quinto” adotterà d’ora in poi come unico riferimento la decorrenza economica del nuovo piano di ammortamento. In altre parole, le trattenute legate al vecchio finanziamento cesseranno in automatico nel momento in cui quelle del nuovo contratto diventano operative, senza più sovrapposizioni né arretrati da gestire manualmente. La modifica si applica sia al rinnovo interno, cioè quello con lo stesso intermediario che aveva concesso il finanziamento originario, sia al rinnovo esterno con cambio di banca. L’allineamento automatico elimina la necessità di qualsiasi accordo tra soggetti terzi per il periodo di passaggio con spiacevoli contenziosi tra le parti.

Per i contratti di cessioni del quinto stipulate per la prima volta, non derivanti da un rinnovo, non c’è alcuna modifica.

Il messaggio INPS affronta anche il caso in cui l’ente previdenziale abbia già accreditato, alla banca precedente, rate riferite a mesi successivi all’estinzione del contratto. In questo caso, richiamando espressamente l’art. 2033 del c.c. in materia di ripetizione dell’indebito, l’INPS chiarisce che quelle somme devono essere come è ovvio integralmente restituite al pensionato.

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