La legge di bilancio 2021. I 12 punti relativi al lavoro

lavoro legge bilancio 2021

L’incompletezza della manovra è palese. Per essere completata si dovranno attendere ulteriori interventi legislativi e/o attuativi. Secondo alcune recenti stime i decreti attuativi ammonterebbero a oltre 170. Tra cifre che si rincorrono, rinvii a misure attuative e l’indefinitezza degli obbiettivi si perde il filo rosso che dovrebbe orientare il progetto di ricostruzione e con esso la necessaria condivisione tra tutte le forze vitali del Paese, più volte – giustamente – sollecitata dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Questa condizione di autoreferenzialità del governo non alimenta l’unità, la responsabilità e la coesione sociale necessarie a imprimere la sostanziale accelerazione alla trasformazione rischiando, nel contempo, d’impedirne l’efficacia. Di seguito riportiamo la sintesi dei punti più significativi introdotti dalla legge di bilancio riguardanti la “PARTE LAVORO”.

I DODICI PUNTI

  1. Incentivo occupazione giovani
  2. Incentivo occupazione donne
  3. Rinnovi contratti a tempo determinato
  4. Trattamento Cigs per cessata attività
  5. Settore call center
  6. Trattamento Cigs per le imprese con rilevanza economica strategica
  7. Trattamenti Cigs in aree di crisi complessa
  8. Misure per emergenza – Trattamento di Cigs Covid
  9. Esonero contributivo all’utilizzo Cig-covid
  10. Divieto di licenziamento
  11. Politiche attive del lavoro
  12. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO

Incentivo occupazione giovani

Valido per il biennio 2021/2022 per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, esonero del 100% dei contributi fino ad un importo massimo di 6.000 euro annui per giovani fino a 36 anni. lo sgravio resta fissato per 36 mesi aumenta a 48 per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero aspetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione né procederanno nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.

Incentivo occupazione donne

Per il biennio 2021/2022 l’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici donne e pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui e aspetta alle donne prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree individuate da decreto interministeriale, e per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. La durata dell’esonero e pari a 18 mesi per le assunzioni a tempo determinato sia per le trasformazioni a tempo indeterminato. L’efficacia dell’esonero e subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovi contratti a tempo determinato

Prorogata fino al 31 marzo 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare per uperiodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, in assenza delle causali previste dal decreto dignità fermo restando la durata massima di 24 mesi.

Trattamento Cigs per cessata attività

Viene prorogata per gli anni 2021 e 2022 rifinanziata con 200 milioni di euro e 50 milioni di euro per le due annualità fino a un periodo massimo di 12 mesi.

Settore call center

L’indennità viene prorogata per l’anno 2021 nel limite massimo di 20 milioni di euro. La misura è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria riconosciuta in favore dei lavoratori del settore dei call center con organico superiore a 50 unità.

Trattamento Cigs per le imprese con rilevanza economica strategica

E’ rifinanziata nel limite di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni per l’anno 2022. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Trattamenti Cigs in aree di crisi complessa

E’ rifinanziata con 180 milioni di euro per il 2021 la possibilità di prorogare la Cigs per 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata nelle aree di crisi industriale complessa al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale.

Misure per emergenza – Trattamento di Cigs Covid

Viene rifinanziata con 5.333,8 milioni di euro per l’anno 2021. Sono previste ulteriori 12 settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga con causale covid e sono utilizzabili in periodi temporali differenti. I trattamenti di cassa ordinaria sono utilizzabili nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga sono utilizzabili nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto “ristori” collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove dodici settimane. Per le nuove settimane di cassa covid non è più previsto alcun contributo aziendale. Vengono rifinanziati il Fondo Artigiani e Fondo Somministrati per garantire l’erogazione dell’assegno ordinario nel limite massimo di 900 milioni per il 2021. Sono concesse ulteriori 90 giornate di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa) con causale covid 19 utilizzabile dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. I trattamenti sono riconosciuti in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Esonero contributivo all’utilizzo Cig-covid

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti di cig covid è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane nel limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi maggio e giugno 2020.

Divieto di licenziamento Cig-covid

Fino al 31 marzo 2021 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Il divieto si applica a tutti i datori di lavoro indipendentemente dall’avere utilizzato la cassa integrazione. Restano confermate le deroghe individuate nei precedenti decreti. Il divieto non si applica:

  1. Nella ipotesi in cui il personale interessato dal licenziamento, impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
  2. Nella ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente la messa in liquidazione della società;
  3. Nella ipotesi di fallimento quando sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione;
  4. Nella ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Politiche attive del lavoro

Viene istituito il “fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU” con una dotazione di 500 milioni per il 2021. Con una parte di tale risorse, pari a 233 milioni, si prevede l’istituzione di un nuovo programma nazionale denominato “garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) che prevede la presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio. Per il 2021 l’assegno di ricollocazione e riconosciuto dal centro per l’impiego, nel limite di 267 milioni di euro oltre che ai percettori di RDC, anche a a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. Cassa integrazione guadagni per crisi o riorganizzazione;
  2. Cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività aziendale;
  3. Percezione della Naspi da oltre quattro mesi.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO

E’ istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) riconosciuta dall’Inps, previa domanda, ai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La domanda va presentata in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno.


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