I viaggi annullati e i rimborsi al tempo del Coronavirus

I viaggi annullati e i rimborsi al tempo del Coronavirus

In questi giorni Adiconsum Bergamo sta ricevendo numerose richieste di informazioni da parte di consumatori che sono stati costretti ad annullare viaggi e soggiorni o che semplicemente hanno scelto di rinunciarvi a causa dell’emergenza Coronavirus  

“I consumatori ci chiedono – precisa Maria Pisanò – Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia – come recuperare i soldi spesi per viaggi di cui non potranno usufruire, ma è importante in primo luogo comprendere che ogni situazione deve essere valutata a sé, poiché le misure adottate a livello nazionale e internazionale non sono uniformi e ciò incide fortemente sui rimedi esperibili dai viaggiatori per recuperare quanto versato“.

Ecco cosa dice la normativa in merito ai pacchetti turistici
Si applica il Codice del Turismo (Allegato 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79), che, dopo le modifiche in vigore dal 1° luglio 2018, introdotte dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2302, prevede maggiori diritti dei consumatori. In particolare, ora è esplicitamente scritto che, anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi:

–        Art. 41, comma 4: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare“.

–        Art. 41, comma 6: “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi“.

Il caso di circostanze straordinarie come guerre, attacchi terroristici, epidemie, disastri naturali come terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto ha anticipato, purché tali circostanze si siano verificate nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze.


UN UTILE VADEMECUM PER DESTREGGIARSI

ZONA ROSSA:
Acquisto/prenotazione di un soggiorno presso una struttura alberghiera situata nelle “zone rosse”
: è possibile annullare la prenotazione e chiedere alla struttura la restituzione della caparra eventualmente versata o, in alternativa, concordare lo spostamento della prenotazione stessa ad altra data, poiché l’utente sta rinunciando al soggiorno per una evidente causa di forza maggiore.

Acquisto/prenotazione di biglietto ferroviario o volo aereo: Trenitalia e Italo hanno comunicato il riconoscimento del rimborso integrale dei biglietti per le destinazioni situate nelle “zone rosse”: per quanto riguarda le compagnie aeree non si ha ancora notizia di provvedimenti specifici, tuttavia consigliamo di inoltrare la richiesta al vettore di riferimento per la restituzione dell’importo versato o quantomeno l’emissione di un voucher.

Gite scolastiche: uno specifico decreto del Governo ha disposto il blocco delle gite scolastiche. Le famiglie che abbiano già versato una caparra per questi viaggi possono chiedere la restituzione delle somme versate.

Acquisto/prenotazione di un soggiorno presso una struttura alberghiera finalizzato alla fruizione di eventi sportivi, culturali o di altra natura annullati a causa della situazione emergenziale: anche in questo caso è possibile chiedere il rimborso degli importi pagati o concordare lo spostamento della prenotazione ad altra data.L’Unione Nazionale Consumatori riporta una casistica, dalle partite di calcio all’annullamento di viaggi ed eventi, regolati da una serie di diritti per i consumatori.

Partite di calcio a porte chiuse. In questo caso, come dimostra la recente apertura del procedimento istruttorio dell’Antitrust contro 9 società di calcio di serie A, nonostante quanto previsto dalle clausole contenute nelle loro condizioni generali di contratto, i tifosi hanno diritto al rimborso del biglietto o della quota parte dell’abbonamento, anche se la chiusura dello stadio prescinde dalla responsabilità delle squadre. Non scatta, invece, il diritto al risarcimento del danno, essendo tale evento non direttamente imputabile alla società.

Teatri, concerti e spettacoli vari. Se un concerto oppure uno spettacolo teatrale viene cancellato, il consumatore ha diritto al rimborso del biglietto o alla quota parte dell’abbonamento.


ZONA GIALLA
Acquisto/prenotazione di un soggiorno presso una struttura alberghiera situata nelle “zone gialle” da parte di soggetti a rischio: gli utenti  immunodepressi o che comunque presentino un quadro sanitario, attestato da opportuna documentazione medica, tale da configurare una particolare vulnerabilità al virus possono richiedere il rimborso delle somme versate o la modifica della prenotazione anche nel caso in cui la struttura di destinazione sia situata nelle “zone gialle”.

Acquisto/prenotazione di voli, treni e soggiorni in aree al di fuori delle “zone rosse” e delle “zone gialle”: nel caso in cui le prenotazioni riguardino viaggi in aree non interessate dall’allerta, l’eventuale rinuncia al soggiorno non risponde più alla logica della causa di forza maggiore e può quindi comportare la perdita della caparra o comunque delle somme già versate.

In caso, invece, di rinuncia da parte del passeggero, ossia a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, purtroppo non è previsto un rimborso automatico. Vi è, quindi, la necessità, nel caso la compagnia aerea non accolga la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall’emergenza sanitaria, di dover procedere per le vie legali.ù

Nel caso invece il pacchetto sia stato cancellato dall’organizzatore, non cambia nulla rispetto al recesso del cliente. Resta uguale il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (art. 41 comma 6). Al viaggiatore, poi, non è riconosciuto il risarcimento dei danni, un indennizzo supplementare al rimborso, dato che l’annullamento non dipende da colpe del tour operator ma è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.

In particolare, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.

Restrizioni di accesso in altri Paesi: alcuni Paesi stanno adottando misure straordinarie di contenimento per il coronavirus, negando l’accesso ai viaggiatori provenienti dai luoghi in cui siano stati accertati casi conclamati di infezione.

Si consiglia quindi a coloro i quali abbiano in programma viaggi all’estero di monitorare il sito web del Ministero degli Esteri (clicca qui) , dove vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti in proposito.

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