La prima copia della cartella clinica deve essere gratuita. Lo dice la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La copia deve essere fedele e integrale, non una sintesi o una rielaborazione del medico, ma la riproduzione completa di diagnosi, referti, esami, pareri e terapie. Una compilazione sommaria, avverte la Corte, rischia di omettere dati rilevanti o di renderli incomprensibili, tradendo lo scopo stesso del diritto di accesso.
Sul versante nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte confermato — da ultimo nelle FAQ pubblicate sul proprio sito — che il diritto di accesso ai dati sanitari rientra pienamente nel GDPR, che il titolare deve rispondere entro trenta giorni e che la prima copia è gratuita. Sul versante europeo, si fa riferimento all’articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come interpretati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 26 ottobre 2023, C-307/22, FT c. DW.
In caso di diniego o di richiesta di pagamento per la prima copia, il paziente può presentare reclamo al Garante (garante.privacy.it) oppure ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Per esercitare questo diritto in Italia è sufficiente un’istanza scritta — anche via PEC o raccomandata — indirizzata al Titolare del trattamento (la struttura sanitaria, il medico di medicina generale, il professionista privato).
Non occorre un avvocato né un modulo specifico. Il riferimento normativo da citare è duplice. Il modello di richiesta efficace potrebbe aprirsi così:
«Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 e della sentenza CGUE C-307/22 del 26.10.2023, il/la sottoscritto/a chiede copia integrale della propria cartella clinica relativa al ricovero/trattamento del [data], a titolo gratuito, in quanto prima richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento. Ai sensi dell’art. 12(5) GDPR nessun costo può essere addebitato per la prima copia.»








