La “truffa” dei diamanti

Risalgono agli anni tra il 2011 e il 2016 i bei tempi in cui larga parte delle banche italiane (Unicredit, Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Banca Monte dei Paschi di Siena) procacciava clienti ad alcune società specializzate nella vendita di diamanti da investimento (come la Diamond Private Investment – DPI S.p.A e la Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A) proponendo ai piccoli investitori l’acquisto di diamanti come bene rifugio e facendo balenare davanti ai loro occhi prospettive di rendimento stellari.

Le modalità del piazzamento al pubblico dei diamanti sono state, tuttavia, ritenute illecite dall’Antitrust e dal Tar, che hanno ravvisato sia nell’operato delle banche sia in quello delle società venditrici omissioni sul fronte delle informazioni rese ai clienti, ingannevolezza dei messaggi diffusi, e quotazioni “gonfiate” che, di fatto, rendevano impossibile la successiva vendita dei diamanti sul mercato a prezzi pari o superiori rispetto a quelli di acquisto.

22.000 piccoli investitori solo in Italia sono stati coinvolti in questo scandalo finanziario, subendo ingenti perdite monetarie. Dopo i risarcimenti concordati con le Banche è stata effettuata l’insinuazione al passivo per un risarcimento del 15%.

COMUNICAZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE

Rispondendo a tutti coloro che hanno chiesto quando avverrà il pagamento del 15% del prezzo versato per l’acquisto dei diamanti da parte del Fallimento, la sottoscritta rammenta che tutti i beni della Società fallita sono sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25 octies, d.lgs. 231 del 2001 in relazione all’art. 648 ter c.p.(capo 11) nonché ex artt.5, comma 1, lett. a) e 25 ter, comma 1, lett. S bis),d.lgs. 231 del 2001 in relazione all’art. 2635, comma 3, c.c. (capo16) e che il procedimento penale per  l’accertamento dei reati di truffa, di autoriciclaggio, di corruzione tra privati e della responsabilità dell’Ente (IDB) ai sensi della norme sopra citate, è tuttora in corso. Non è dunque possibile, allo stato, effettuare delle previsioni in merito ad un riparto (pagamento) dei creditori a breve termine, poiché sarà necessario attendere l’esito del giudizio penale incorso. Nel caso in cui fosse disposto il dissequestro dei beni, la curatela potrà procedere alla vendita degli stessi al fine di ripartire il ricavato tra i creditori secondo l’ordine dei privilegio stabilito per legge.

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