Il 24 febbraio è stato approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 (chiamata Direttiva Omnibus) sulle nuove disposizioni normative a tutela dei consumatori atte a modernizzare le regole in materia di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale o comunicazioni commerciali ingannevoli, adeguando sia la normativa esistente alle evoluzioni dei modelli di business e delle transazioni on-line che il sistema sanzionatorio.
L’ approvazione definitiva è stata attesa per lungo tempo: la Direttiva è stata adottata il 27 novembre 2019 ed è entrata in vigore il 7 maggio 2020, ma l’Italia era in ritardo sulle scadenze (il 28 novembre 2021 per adottare e pubblicare le disposizioni necessarie al recepimento e il 28 maggio 2022 per applicarle) tanto che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione.
Ora che il decreto di attuazione è stato finalmente approvato e la Direttiva sarà efficace a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, potremo avvalerci delle novità introdotte:
- La trasparenza di informazione verso i consumatori: negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto deve essere indicato il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti l’applicazione della riduzione stessa. Nella direttiva, si precisa che ciò vale anche per le vendite straordinarie (per esempio le vendite di fine stagione), mentre rimangono escluse le offerte personalizzate ossia quelle riservate ad un consumatore specifico o a determinate categorie. I consumatori dovranno essere altresì informati se il prezzo offerto è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, sulle modalità di classificazione delle offerte nell’ambito dei risultati di una ricerca online, se stanno stipulando un contratto con un professionista o con un privato, e (iv) se si applicano o meno le norme sulla tutela legale del consumatore.
- Una nuova tipologia classificabile come pratica ingannevole: si fa riferimento al caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, anche se è notevolmente diverso per composizione o caratteristiche.
- Affidabilità delle recensioni: i siti web dovranno prendere determinate misure per garantire che le recensioni pubblicate siano effettivamente vere e legate a reali esperienze di acquisto.
- Tutela per i servizi gratuiti: verranno considerate veri e propri contratti B2C la fornitura gratuita di contenuti e servizi digitali gratuiti se questa presuppone, come controprestazione, l’acquisizione di dati personali del consumatore.
- Estensione del diritto di recesso: per i contratti conclusi presso l’abitazione del consumatore o nel caso di escursioni organizzate dal professionista per vendere prodotti, viene esteso a 30 giorni.
- Rimedi individuali per i consumatori: i consumatori danneggiati da pratiche commerciali scorrette avranno accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
- La modifica del regime sanzionatorio: le sanzioni attribuite dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aumentano da 5 al massimo di 10 milioni di euro in caso di pratica commerciale scorretta. L’importo tiene altresì conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
In conclusione, la definitiva entrata in vigore della Direttiva Omnibus garantisce una maggior tutela e protezione per i consumatori. In un contesto in cui il mercato diventa sempre più competitivo, più digitale e caratterizzato da dinamiche non sempre trasparenti, anche il quadro normativo deve aggiornarsi.