Natale: ecco dove si potrà andare e dove no

Il Decreto Natale è il decreto di riferimento per comprendere come e quando potremo spostarci sotto le feste di Natale. Vediamo le disposizioni nel dettaglio, distinguendo tra spostamenti sempre consentiti, spostamenti tra Regioni, spostamenti tra Comuni e spostamenti all’interno del proprio Comune di residenza e anche le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni stabilite.

Spostamenti sempre consentiti

  • È bene chiarire che gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione di giorni e orari.
  • Sempre consentiti anche gli spostamenti per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Sempre consentita la pratica dell’attività sportiva all’aria aperta con il rispetto del distanziamento sociale di 2 metri e l’attività motoria nelle vicinanze della propria abitazione.

In mancanza di tali motivazioni, non ci si potrà spostare fino al 15 gennaio 2021 nell’orario compreso tra le 22.00 e le 5.00 di qualsiasi giorno.

Spostamenti tra Regioni

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, gli spostamenti tra Regioni sono sempre vietati, anche per andare a far visita a parenti ed amici.

Spostamenti tra Comuni

Gli spostamenti tra Comuni diversi saranno possibili solo per fare visita ad amici e parenti

  • nei seguenti giorni: festivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020 e 1°, 2 , 3, 4, 5 e 6 gennaio 2021
  • nei seguenti orari: dalle 5.00 alle 22.00 e una sola volta al giorno
  • in massimo 2 persone oltre a figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi

Spostamenti all’interno del proprio Comune

All’interno del proprio Comune ci si potrà spostare liberamente:

  • nei giorni feriali: 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
  • nei seguenti orari: dalle 5.00 alle 22.00.

Ci si potrà spostare anche per andare a fare visita a parenti e amici con le stesse modalità dei giorni festivi e prefestivi (2 persone + figli minori di 14 anni/disabile/non autosufficiente conviventi).

Inoltre, i residenti in un Comune fino a 5.000 abitanti potranno spostarsi anche fuori dal proprio Comune entro 30 km dai propri confini (purché non in capoluoghi di provincia) e quindi anche in un’altra regione e anche per fare visita a parenti e amici.

Sanzioni

La violazione delle restrizioni degli spostamenti comporta una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata di un terzo se la mancata osservanza delle disposizioni viene commessa con un veicolo. Il costo della sanzione viene ridotta del 30% (280 euro) se si paga entro 5 giorni.

Nel caso in cui la violazione riguarda il tipo di necessità indicato nell’autocertificazione che non viene ritenuto tale dall’agente accertante, il cittadino-consumatore può presentare ricorso all’Autorità competente ai sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto legge n. 19/2020. Nel caso dei DPCM, l’Autorità competente è il Prefetto.

In caso invece di autocertificazione non veritiera, si configura il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale (art. 495 del Codice penale), punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Per scaricare l’Autocertificazione, clicca qui

Ricordiamo inoltre, che per chi fosse sprovvisto dell’Autodichiarazione, che questa può essere richiesta agli organi di Polizia in sede di controllo. Inoltre, si ricorda che per coloro che si spostano per motivi di lavoro, si può anche ovviare all’Autodichiarazione esibendo il tesserino fornito dal datore di lavoro.

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