Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro a Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per illustrare e approfondire punti di estrema importanza inerenti al cosiddetto decreto “Sblocca Cantieri” che modifica sostanziale del Codice degli appalti. “Si tratta di una normativa portata avanti dal governo Conte 1 – spiega Danilo Mazzola, Segretario Cisl Bergamo – fin da subito criticata dalle tre forze sindacali. Il motivo è semplice. Invece di valorizzare il lavoro, incentivare gli investimenti, e la legalità, si è andati tout court nella direzione opposta. Il testo della Legge lede gravemente i diritti dei lavoratori, soprattutto per l’allargamento del subappalto e per quanto riguarda la questione dell’affidamento diretto con soglie molto elevate”.
Quello che non va nello “sbocca cantieri” è la manomissione di 53 articoli, di cui alcuni sospesi a titolo “sperimentale” fino al 31 dicembre 2020. Una visione regressiva che disarticola il Codice dei Contratti Pubblici ridimensionando il ruolo dell’Anac nella sua azione preventiva di trasparenza e contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni di mafia nel sistema degli appalti.
Lo “sbocca cantieri” di fatto ripristina quei vecchi meccanismi che sono stati, negli anni, i presupposti delle diverse tangentopoli succedutesi nel Paese:
– la progettazione di massima in luogo di quella esecutiva;
– la riproposizione dell’utilizzazione del criterio del massimo ribasso nei contratti sotto soglia;
– l’allargamento delle procedure con affidamento diretto e delle negoziate senza bando di gara;
– la liberalizzazione del subappalto e la riproposizione del sistema derogatorio, fino ad arrivare ai super poteri concessi ai commissari straordinari.
“Si tratta, purtroppo, di meccanismi – ricorda Mazzola – che hanno portato allo sperpero di risorse pubbliche, favorito l’illecito, disseminato il territorio di opere incompiute e in ultimo, ma non meno importante, limitato i diritti dei lavoratori”.
A seguire gli articoli, sospesi o modificati dalla recente legge, con alcune considerazioni….
a) Articolo 37, comma 4, aggregazione e centralizzazione delle committenze. per i Comuni non Capoluogo di provincia. E’ sospeso l’obbligo di avvalersi delle stazioni uniche appaltanti o mediante unioni di comuni, per procedere agli appalti pubblici, i quali, invece, rientrano nuovamente nelle loro funzioni e possibilità. Con la sospensione dell’articolo 37 di fatto si blocca il percorso di ridurre drasticamente il numero delle stazioni appaltanti, e si ripristina il sistema delle innumerevoli stazioni appaltanti, non qualificate, senza personale adeguato, veicoli di spesa pubblica ad uso clientelare e veri i propri feudi locali. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.
b) Articolo 59, comma 1, quarto periodo, scelta delle procedure e oggetto del contratto. Viene sospeso l’obbligo che vietava il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. In questo caso, la scelta precedente operata dal Codice 50/2016 era quella di responsabilizzare e qualificare la stazione appaltante, facendo rientrare la progettazione nell’ambito della stessa. Questo anche al fine di esercitare un controllo sulla qualità della progettazione ovviando alle nefandezze precedenti che lasciavano spazio alle imprese di operare attraverso il sistema delle varianti con aumento dei prezzi e dilatazione dei tempi di realizzazione.
c) Articolo 77, comma 3, commissione giudicatri Viene sospeso l’obbligo per le stazioni appaltanti di scegliere i commissari di gara fra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’Anac. Si è voluto, con questa manomissione, indebolire il ruolo di controllo e di prevenzione dell’Anac sul sistema degli appalti pubblici. Da sempre la questione dei commissari è aspetto delicato in relazione alla competenza ma anche alla loro funzione terza che nella ratio precedente doveva essere scevra da possibili condizionamenti e combine. L’istituzione di un albo sotto la regia dell’Anac operava un vero e proprio controllo a monte su tali figure e successivamente in tutte le fasi di una gara.
d) Articolo 23 livelli di progettazi Nei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria è data la possibilità di procedere all’affidamento con la sola progettazione definitiva. La modifica operata da alle stazioni appaltanti la possibilità di procedere all’affidamento con la sola progettazione definitiva e senza la progettazione esecutiva. Viene cosi riprodotto il meccanismo della progettazione generica e di massima che dava la possibiltà alle imprese, nella fase esecutiva, di modificare sostanzialmente la progettazione originaria producendo effetti devastanti per l’aumento indiscriminato dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere.
e) Articolo 215 Consiglio superiore dei lavori pubblici. Viene ridotta la competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici che potrà esprimere parere obbligatorio sui progetti definitivi superiore a 75 milioni di eur Inoltre, per quanto concerne le varianti da apportare al progetto definitivo qualora non superano del 50% il valore del progetto approvato, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore. E’ chiara l’intenzione di sottrarre competenze e controlli da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle grandi opere a carattere nazionale e interregionali. Nel codice 50/2016 la competenza veniva esercitata per le opere il cui costo era pari o superiore a 50 milioni di euro. Identica cosa rispetto alle competenze autorizzative sulle varianti che tornano in capo al soggetto attuatore e non invece ad un soggetto terzo e di controllo come il Cipe.
f) Deroghe all’articolo 105, il subappalto. La soglia del subappalto è innalzata al 40% del importo complessivo del contratto di lavori, servizi e fornitur La percentuale applicabile è indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. E’ sospesa l’obbligatorietà dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede d’offerta. E’ sospesa l’obbligatorietà dell’indicazione della terna di subappaltatori in fase di gara, indipendentemente dall’importo a base di gara per le attività maggiormente esposte a rischio d’infiltrazione mafiosa. La soglia del subappalto è portata al 40%, ma per l’effetto della manomissione all’articolo 47, relativo agli affidamenti ai consorzi stabili, non ritenuti subappalto, la stessa soglia va ben oltre. Possiamo parlare in questo caso di una vera e propria liberalizzazione del subappalto, allentando, inoltre, ogni possibilità di controllo preventivo in fase di gara anche per quanto concerne le categorie individuate ed esposte ad infiltrazione mafiosa. Finendo per favorire quel sistema opaco di imprese e cooperative spurie che non ottemperano ai pagamenti retributivi e contributivi, che stanno sul mercato operando frequenti mutamenti societari, cessioni o fallimento. O per quanto concerne le società cooperative applicando regolamenti e/o statuti peggiorativi delle norme contrattuali.
g) Modificazione dell’articolo 36, Contratti sotto Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.00 euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. Per affidamenti di lavori di importi pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso a procedure aperte. In questo caso si è provveduto ad un vero e proprio saccheggio della norma in funzione della discrezionalità e non trasparenza e pari opportunità, esaltando le procedure di affidamento diretto e la procedura negoziata senza il vincolo della pubblicazione dei bandi di gara. Con tali modifiche le stazioni appaltanti avranno mano libera nel non fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica “selezionando” di volta in volta le imprese ritenute”amiche” ed escludendo le altre dalla possibilità di partecipare agli appalti. Inoltre per il combinato disposto della normativa, vedi comma 9-bis dell’articolo 36, l’utilizzazione del criterio del minor prezzo viene portato fino alla soglia di 5.500.000 di euro, mentre prima era possibile fino a 2.000.000, depotenziando ulteriormente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bisogna inoltre aggiungere che con il decreto “Crescita”, norme in materia di edilizia scolastica, è stata introdotta una ulteriore deroga che innalza fino a 5.500.000 di euro la facoltà per gli Enti Locali di poter procedere ad un appalto di lavori mediante procedura negoziata nel settore dell’edilizia scolastica.
Regolamento unico da realizzare entro 180 giorni. L’ultima versione del decreto prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resti in vigore fino all’arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dal decreto. Norma ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza bussola. Non solo per il rischio ritardi ma anche perchè le stesse linee guida che rimangono in vigore fanno riferimento a un sistema precedente allo “Sblocca cantieri”.
Commissari straordinari per sbloccare le opere. Il decreto “Sblocca-cantieri” apre la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere bloccate. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l’Economia. Oltre a quelli che saranno nominati in base a una lista di infrastrutture prioritarie da individuare con successivi decreti.
ANAC. La legge opera una vera e propria riduzione del ruolo e dei poteri attraverso il superamento delle linee guida, che saranno sostituite dal Regolamento attuativo, ma non solo, con le scelte operate viene ristretto il suo campo d’intervento relativo ai commissari di gara, al sistema di qualificazione del contraente generale ecc.. L’abolizione delle linee guida inoltre, che per altro spesso avevano causato incertezze e mancanza di univocità d’interpretazione, cancella però le procedure che prevedevono la consultazione delle parti sociali e dei portatori d’interessi, sulle questioni inerenti l’applicazione del Codice, facendo venir meno una positiva occasione di interlocuzione preventiva e di merito tra tutte le parti interessate. Cosa questa che sarà impensabile una volta approvato il Regolamento attuativo.
Offerta Economicamente Vantaggiosa (OEV). I criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, posto come elemento centrale e costitutivo dell’appalto, nelle Direttive Europee e nel Codice pre “riforma”, negli appalti sotto soglia, viene marginalizzata ripristinando il criterio del massimo ribasso.
CLAUSOLE SOCIALI. Rafforzare le clausole sociali indicandone la obbligatorietà anche negli appalti sotto soglia.
Articolo 177 – Concessioni. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt), relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività dei servizi pubblici essenziali( gas, acqua, elettricità, igiene urbana, trasporti locali) svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all’articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.