A chi non è capitato di ricevere addebiti sui cellulari per “acquisto di contenuti” che scattano impropriamente navigando in Facebook o in internet? Cliccando su determinati banner pubblicitari (o anche solo visualizzandoli) vengono senza alcun preavviso attivati costosi abbonamenti settimanali.
Una modalità del tutto fraudolenta
Ogni giorno ADICONSUM riceve segnalazioni in tal senso fatte anche da persone non sprovvedute nell’utilizzo dei mezzi social, che sono incappate in queste “trappole”. In pratica, tutte le principali compagnie telefoniche hanno stipulato accordi commerciali con le società che offrono questo tipo di ‘servizi’, consentendo loro di addebitare abbonamenti periodici ai loro clienti tramite un semplice clic nel browser. Il costo degli abbonamenti si aggira di solito sui 5 Euro a settimana (ma arrivano anche a 7 euro nel peggiore dei casi). “La modalità è del tutto fraudolenta – dice Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo – in quanto l’ignaro utente, per il semplice fatto di aver visualizzato una pagina “civetta” con al proprio interno dei banner, si trova addebiti settimanali di un costoso abbonamento preceduto da un messaggio SMS di avvio dell’attivazione dell’abbonamento“.
Abbonamento solo su richiesta del consumatore
I clic accidentali in rete, infatti, sono all’ordine del giorno, per cui dovrebbe essere, quanto meno, richiesto l’inserimento del proprio numero di telefono, prima di confermare l’acquisto che invece parte automaticamente. Ma su questo punto il legislatore latita, e così, ti ritrovi improvvisamente abbonato a servizi che non hai mai richiesto. L’Antitrust ha più volte sanzionato sia gestori che società di servizi, ritenendoli responsabili. Il codice del consumo, infatti, prevede che il cliente sia informato dell’offerta a pagamento prima di sottoscriverla. Abbiamo avuto dei casi in cui il consumatore si è accorto dopo anni che gli erano stati prelevati 5 euro a settimana. L’abbonamento a pagamento, è la richiesta di ADICONSUM, dovrebbe essere attivato solo su richiesta del consumatore come succede per i numeri a pagamento “899” che ancora oggi sono bloccati sul telefono fisso.
Disattivazione e rimborso
Ma come ottenere il rimborso e la disattivazione di questi malefici abbonamenti? Innanzitutto, una volta verificato che è stato fraudolentemente attivato l’abbonamento non chiamare i numeri di telefono contenuti nel messaggio di conferma di attivazione dell’abbonamento, poiché spesso potrebbe trattarsi di numerazioni a sovrapprezzo. Quindi oltre al danno l’ulteriore beffa! Contattare, invece, immediatamente il proprio gestore telefonico, e richiedere la disattivazione del servizio indesiderato ed il relativo rimborso dell’importo fraudolentemente addebitato. Se l’operatore non risponde entro 40 giorni o se risponde negativamente, si ha come strada maestra quella di rivolgersi al CO.RE.COM. e richiedere di avviare un tentativo di conciliazione.
La segnalazione all’Antitrust
Ogni volta che siamo vittime di un addebito illegittimo, è opportuno segnalarlo all’Antitrust, l’autorità garante della concorrenza e del mercato. “Basta andare sul sito – continua Busi – e inviare la segnalazione. Non servirà a riavere il denaro ma almeno l’Antitrust può emanare delle sanzioni contro il gestore che in futuro sarà più invogliato a rispettare il consumatore. L’Autorità Garante e il Tar hanno stabilito che per contestare un servizio in abbonamento, un traffico dati o una telefonata che non abbiamo mai fatto bisogna agire entro i sei mesi”.
Bloccare tutti i servizi a pagamento
Ogni cliente può chiedere al suo operatore di disattivare gli abbonamenti già attivi e anche quelli futuri. Bisogna inviare alla compagnia telefonica una raccomandata di diffida in cui si domanda la restituzione del denaro prelevato tramite l’addebito in bolletta o tramite ricarica e si intima la disattivazione di tutti i servizi. Si può fare un reclamo anche tramite la posta elettronica pec o via fax ma il numero deve essere quello della sede legale. Mai affidarsi al call center. È bene avere sempre qualcosa di scritto in mano. Se si fa richiesta al telefono, i gestori potranno sempre negare di aver ricevuto la telefonata.