Furti in albergo: la responsabilità dell’albergatore

Per i consumatori che si recano in vacanza, soggiornando in una struttura alberghiera, c’è una importante novità. La mancata consegna all’albergatore degli oggetti di valore, non lo esime dall’essere responsabile di quanto portato in albergo.

La III Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 5030/14) ha dato ragione ad una cliente che era stata derubata dei suoi beni all’interno della struttura alberghiera dove soggiornava. I beni erano conservati in camera e non erano stati affidati in custodia all’albergatore, il che sembrerebbe porre in difetto la consumatrice, ma in realtà non è così.

La Cassazione, infatti, ha precisato che il cliente non ha l’obbligo di affidare i propri oggetti di valore all’albergatore. Certo è che se il cliente non si avvale di tale facoltà, sarà difficile poi per lui ottenere il risarcimento integrale del valore della merce rubata, a meno che non dimostri il coinvolgimento dell’albergatore o di altri soggetti  a quest’ultimo legati. Il risarcimento integrale non ci sarà, ma ce ne sarà uno parziale determinato dal giudice.

“La Corte sottolinea anche – precisa Eddy Locati, presidente Adiconsum Cisl Bergamo – che non essendoci un obbligo di legge di consegna degli oggetti di valore all’albergatore, questi comunque ne è responsabile per il semplice fatto che i beni vengono introdotti in albergo. Egli, infatti, ha comunque l’obbligo accessorio di garantire alla clientela la sicurezza di quanto portato nella struttura.

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