Covid. Sanzioni per inottemperanza all’obbligo vaccinale per gli over 50

Sanzioni per inottemperanza all'obbligo vaccinale per gli over 50

Con il Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per tutti i cittadini italiani e stranieri dai 50 anni in su, residenti o soggiornanti in Italia. L’obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022

Quando non sussiste l’obbligo di vaccinazione?

  1. L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
  2. L’infezione da SARS-COV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile. Pertanto chi si è ammalato di Covid prima dell’1 febbraio non dovrebbe essere soggetto alla sanzione per tutta la durata del Green Pass, e dovrebbe rimanere esente se il suo Green Pass scade dopo il 15 giugno.

A quanto ammonta la sanzione?

La multa ammonta a 100 euro. Si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria una tantum, nel senso che può essere comminata una volta soltanto (almeno fino al 15 giugno). Non possono essere elevate più sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo. L’ammontare della multa non può essere riscosso mediante prelievo diretto sul conto corrente;

A chi si applica la multa?

  1. Soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale;
  2. Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la seconda dose nei termini previsti (15 giorni);
  3. Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la terza dose nei termini di validità del Green Pass (6 mesi).

Qual è il primo atto che viene notificato?

Il primo atto che viene notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non sarà la sanzione vera e propria, ma una comunicazione di “avvio del procedimento sanzionatorio” che indica un termine perentorio di 10 giorni.

Entro questi 10 giorni, che decorrono dalla ricezione i destinatari possono:

  1. Comunicare all’ASL competente per territorio l’eventuale certificazione di differimento o di esenzione dall’obbligo vaccinale, oppure eventuale altra ragione di oggettiva impossibilità (ad esempio che non è stato possibile prenotare il vaccino per mancanza di slot disponibili, oppure perché si è avuto il Covid o vi è stato un oggettivo impedimento, come malattia, infortunio, o perché ci si trova all’estero, etc…). Con la stessa comunicazione, può essere richiesto un colloquio in contraddittorio con l’ASL;
  2. Nello stesso termine di 10 giorni è necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta comunicazione all’ASL, accedendo al sito: agenziaentrateriscossione.gov.it;
  3. L’ASL, nei successivi 10 giorni, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’attestazione con la quale si conferma ovvero non si conferma l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità ad adempiere. Se la multa non deve essere pagata, il Fisco chiude il procedimento, altrimenti il procedimento va avanti;
  4. I responsabili del procedimento, ricevuta l’istanza di archiviazione di cui sopra, dovranno decidere se proseguire o meno con il procedimento.
  5. In caso contrario, l’iter va avanti. L’Agenzia delle entrate notificherà via Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno all’interessato un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo. Il destinatario avrà: 60 giorni di tempo per pagare oppure 30 giorni per presentare ricorso davanti al Giudice di pace.

Come fare ricorso al Giudice di pace?

Il soggetto over 50 che decide di procedere col ricorso al giudice di pace dovrà ricordarsi di chiedere la sospensione dell’avviso di addebito; in caso contrario (o se giudice non accoglie l’istanza) l’Agenzia delle entrate potranno avviare l’iter per il recupero coattivo della somma, maggiorata delle spese successive. Per il ricorso non è necessario farsi rappresentare da un avvocato, è possibile anche difendersi personalmente. Bisogna pagare un contributo unificato di 43 euro e la controparte in giudizio sarà l’Agenzia delle entrate per il tramite dell’avvocatura di Stato.

Davanti al giudice di pace il soggetto over 50 potrà spiegare perché ritiene ingiusta la sanzione, ma attenzione: in caso di condanna, oltre alla multa dovrà pagare anche le spese di giudizio. La sentenza potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica della sentenza del giudice di pace. Quindi, in caso di opposizione alla sanzione, portano l’iter della multa ad allungarsi a 260 giorni: visto che le prime comunicazioni stanno arrivando ad aprile, i pagamenti per chi fa ricorso ci saranno a dicembre. Tuttavia, visti i costi dei procedimenti e l’importo irrisorio della sanzione, il ricorso è piuttosto disincentivato rispetto al pagamento diretto della multa.

Infine, è bene chiarire che chi decide di vaccinarsi dopo aver ricevuto la sanzione non viene esentato dal pagamento della stessa.

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