Attenzione al recesso anticipato del contratto della luce

Il 1° luglio di quest’anno vedrà la fine ufficiale del Mercato Tutelato per la fornitura di energia elettrica (per il gas la fine del mercato tutelato è già scattata a gennaio). Da questa data, tutti i clienti domestici non vulnerabili, ad eccezione di quelli già passati al Mercato Libero, saranno spostati automaticamente verso un nuovo regime di tutela graduale, denominato Servizio a Tutele Graduali (STG). In questa delicata fase di passaggio, si inserisce un’altra novità: dal 1° gennaio i fornitori di energia elettrica possono applicare dei costi per il recesso anticipato dal contratto di fornitura.

Il periodo attuale è complicato per molte famiglie e utenti di luce e gas, alle prese con la fine del mercato tutelato e con la scelta di un eventuale nuovo contratto. Come se  non bastasse,  dal 1° gennaio vi è inoltre un’altra novità in tema di contratti elettrici (il gas, per ora, ne è escluso): una delibera dell’Autorità di regolazione del settore (Arera) dello scorso 6 giugno ha previsto che i fornitori potranno applicare degli oneri (penali) di recesso anticipato per alcuni contratti di fornitura di energia elettrica. Tale facoltà vale però solo per i contratti di durata determinata (solitamente di 12 o 24 mesi) e a prezzo fisso, nonché per i contratti a tempo indeterminato qualora presentino un prezzo fisso per un certo periodo e da applicarsi limitatamente a questo arco di tempo.

Quanto costa il recesso anticipato

In base alla delibera dell’Arera,  “i fornitori hanno l’obbligo di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura o nel contratto stesso”.

In pratica, l’indicazione dell’applicazione di tale costo potrà inserito in ogni contratto, anche in occasione di rinnovi contrattuali. La delibera disciplina però quest’aspetto in modo preciso, in modo che non vi siano brutte sorprese per gli utenti: “l’onere di recesso anticipato deve essere approvato specificatamente e sottoscritto dal cliente

La delibera precisa solo che tale importo deve essere «indicato come somma massima di denaro complessivamente dovuta», e deve essere proporzionato, cioè «non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto». Quindi è difficile in questo momento quantificare i possibili costi che varieranno da fornitore a fornitore.

L’indicazione degli eventuali oneri di recesso anticipato deve essere riportata anche nelle informazioni delle offerte presenti nel Portale Offerte di Arera, un sito pubblico che consente di confrontare in modo gratuito le  proposte dei diversi fornitori.

Confrontare le offerte per non incorrere in costi nascosti

Comprendere i dettagli dei contratti energetici non è mai stata operazione agevole e questo ulteriore elemento va a complicare la situazione nell’attuale contesto di completa liberalizzazione dei mercati. Prima di sottoscrivere un contratto è fondamentale richiedere al fornitore la scheda sintetica per capire costi e condizioni,  leggere sempre con attenzione le condizioni contrattuali delle offerte proposte ed evitare di affidarsi a spiegazioni telefoniche che risultano spesso superficiali.

La scelta non deve essere frettolosa, ma deve essere fatta dopo una valutazione attenta dei termini della proposta. Si rischia di sottoscrivere contratti non convenienti. Una comparazione meditata può essere fatta attraverso il portale offerte di Arera. Una volta raccolte le informazioni, è possibile contattare l’operatore energetico con le idee più chiare. Oppure, in alternativa,  richiedere  un preventivo allo sportello dei fornitori di energia senza sostenere alcuna spesa.

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