Energia: vessazione per i consumatori che pagheranno una penale per il recesso

Energia: vessazione per i consumatori che pagheranno una penale per il recesso

Adiconsum esprime profonda preoccupazione sulle recenti misure introdotte da ARERA che prevedono l’imposizione di penalità per il recesso anticipato da contratti di fornitura di energia elettrica e gas. A delineare il nuovo quadro è una delibera dell’Arera che specifica come eventuali penali possano essere applicate “esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso“. Dal primo gennaio 2024 i fornitori hanno la facoltà in alcuni casi di applicare un onere a carico del cliente se questi esercita il recesso prima della scadenza del contratto in presenza di offerte a prezzo fisso e se la durata del prezzo o del contratto è per un determinato periodo (solitamente 12 o 24 mesi).

In questo  momento così delicato di transizione dal mercato tutelato a quello cosiddetto libero (10 gennaio per il gas e  il 1° luglio, per l’elettricità),  tali misure rappresentano un’insidia per i consumatori. Adiconsum ritiene che le penalità imposte siano in contrasto con il principio di un mercato veramente libero, limitando di fatto la mobilità dei consumatori e favorendo gli operatori a scapito degli utenti finali, come già accaduto in passato nel mercato della telefonia mobile. Insomma un  vero e proprio “regalo” alle  società energetiche che  stanno facendo extraprofitti milionari  in barba alla libera concorrenza, un’insidia per i consumatori.

Non è mai partita una vera campagna informativa. Le famiglie che non sono ancora sufficientemente informate su quello che devono correttamente fare per evitare di pagare di più dovrebbero almeno essere lasciate libere di cambiare fornitore in caso di “fregature”. Possibili oneri di recesso quindi anche sui contratti a tempo indeterminato se hanno “condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata”, limitatamente al primo periodo di validità delle condizioni economiche.

In merito al recesso e alla validità dell’onere, l’Autorità ha fissato specifici obblighi per i fornitori: nel contratto va indicato “chiaramente“, nel suo importo massimo, l’eventuale onere, che deve essere “specificamente approvato e sottoscritto dal cliente“. Altre indicazioni devono trovarsi nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della scheda sintetica, che riassume le caratteristiche dell’offerta. Quindi è importante, prima di sottoscrivere contratti a prezzo fisso, verificare la presenza di tali obblighi. A questo si aggiunge che dal primo gennaio il  Governo non ha accolto la  richiesta delle Associazioni dei Consumatori di proroga della riduzione dell’IVA,  che fino al 31/12/23 era il 5%, quindi i consumatori avranno ulteriori aggravi in bolletta per l’applicazione dell’IVA al 22%, in un periodo invernale  di largo consumo.                                                                                         

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