Energia, stop agli aumenti in bolletta: sospese le modifiche unilaterali dei contratti

stop agli aumenti in bolletta

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il cd DECRETO AIUTI BIS che prevede lo sospensione, fino al 30 aprile 2023, delle modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas. In queste settimane abbiamo ricevuto molte segnalazione dai consumatori che si sono visti recapitare dalle società energetiche le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. In talune ipotesi si tratta anche di maggiorazioni del 50% del prezzo energia”.

Quello delle modifiche unilaterali è un istituto giuridico che permette al fornitore di variare a sua discrezione le condizioni anche economiche del contratto. Frequentemente utilizzato nel settore telefonico, può essere adottato anche in altri ambiti come quello energetico. Al ricevimento della comunicazione di variazione il consumatore può solo recedere dal rapporto gratuitamente. Se non viene fatta alcuna scelta, per silenzio assenso, decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si applicano le nuove condizioni preventivamente comunicate dal gestore.

“Ora, grazie al provvedimento del Governo, gli aumenti del settore energetico sono stati congelati. Sebbene la sospensione sia a tempo determinato, cioè fino al 30 aprile 2023 ,l’intervento è importante per dare l’opportunità alle famiglie di tenere sotto controllo le spese.

Per chi avesse già ricevuto la lettera di preavviso, la variazione unilaterale delle condizioni è prorogata di diritto al 30 aprile. Sono efficaci invece le modifiche unilaterali già perfezionate alla data di entrate in vigore del decreto. La proroga è pertanto efficace anche per chi ha ricevuto in queste settimane il semplice preavviso di variazione.

Si chiede alle società energetiche, che hanno già attivato ma non ancora concluso la procedura di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, di avvisare prontamente i clienti interessati sul termine effettivo di entrata in vigore delle modifiche che è appunto prorogato per legge a primavera 2023.

L’intervento governativo non è risolutivo e, in attesa di provvedimenti più estesi, consigliamo ai consumatori di verificare periodicamente l’economicità dell’offerta domestica sul comparatore pubblico Portale Offerte (ilportaleofferte.it/portaleOfferte).

CHIARIMENTI

Il Decreto Aiuti Bis riguarda solo i contratti di luce e gas sottoscritti sul mercato libero, dato che quelli sul mercato tutelato sono soggetti alle tariffe decise dall’Arera. Tre, in particolare, i punti fondamentali. L’articolo 3 del decreto recita che “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”.

Non solo stop alle future modifiche, l’intervento del governo è retroattivo.  Da segnalare che saranno annullate anche eventuali modifiche contrattuali unilaterali messe in atto negli scorsi mesi. Nel decreto si legge infatti che “fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”. A conti fatti, stante l’obbligo di ogni azienda a fornire un preavviso di almeno tre mesi prima dell’effettiva applicazione delle modifiche, si può affermare, come detto, che la gran parte dei nuovi contratti peggiorativi non sarà applicabile.

Scatterà, inoltre, un meccanismo di protezione per le fasce più deboli della cittadinanza. Da gennaio 2023, i fornitori del servizio di ultima istanza avranno l’obbligo di “offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio”. Dovranno quindi praticare i prezzi definiti dall’Arera.

Nella definizione di cliente vulnerabile rientrano i clienti in condizioni economicamente svantaggiate, i clienti con un’età superiore ai 75 anni, i disabili, gli utenti che hanno la residenza in un’isola minore non interconnessa e gli utenti che, a causa di una calamità naturale, vivono in una casa d’emergenza.

In chiusura, diamo conto anche della posizione di Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, estremamente critica nei confronti del decreto. La norma, secondo quanto dichiarato, avrà “effetti traumatici sul mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, con il rischio di default per le aziende fornitrici e gravi danni per gli utenti finali”.

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