Il Tribunale reintegra e indennizza una delegata sindacale licenziata

Vertenze blocco licenziamenti

Licenziata perché accusata di comportamenti scorretti creati a arte per motivare l’azione dell’azienda, dove tra l’altro esercitava anche il ruolo di sindacalista, e ingiustamente colpita anche nella sua veste di delegata. Il giudice del lavoro di Bergamo ha annullato il licenziamento di Elvira Zanchi, lavoratrice MGS s.r.l. di Curno (società Conad) e delegata CISL, ritenendo tutti i procedimenti disciplinari pretestuosi ed infondati, e ha condannato l’azienda a reintegrare la delegata FISASCAT nel posto di lavoro e a pagare un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione.

È naturalmente una vittoria importante – dice Monica Olivari, di FISASCAT CISL Bergamo – perché ristabilisce il diritto di ogni lavoratore, soprattutto se incaricato di mansioni sindacali, alla legittima espressione di critica che, oggi, può anche avere i social come mezzo di diffusione. Poi, anche per il settore dove questa sentenza è maturata: nella grande distribuzione, e nel commercio in generale, spesso la vita delle lavoratrici è piegata da condizioni di lavoro capestro e da diktat non facilmente superabili, soprattutto se ci si trova in condizioni di bisogno”.

La vertenza tra lavoratrice e MGS srl, promossa da FISASCAT CISL di Bergamo, assistita dagli avvocati Maria Teresa Pezzoni e Angelo Magliaro, è partita nel luglio scorso, quando è arrivata la lettera di licenziamento, frutto di tre specifici procedimenti disciplinari (pretestuosi secondo il sindacato) che da febbraio a luglio hanno reso difficile il rapporto di lavoro di Elvira Zanchi: il primo le contestava di non rispettare la pausa obbligatoria di 15 minuti prevista dal regolamento Conad (la signora è part-time, per cui non vi è obbligo alcuno di fare pausa).

Con il secondo procedimento, avviato con contestazione del 15 giugno, il datore di lavoro contestava alla lavoratrice di aver falsamente dichiarato di essere autorizzata a godere di permessi. Infine, con il terzo e il quarto procedimento, veniva contestato che la lavoratrice si permetteva di esprimere un parere personale in un social, in qualità di dipendente e di delegata sindacale, in merito alla nuova gestione della società Conad (Mgs Srl), ed in particolare, evidenziava le difficoltà nel confronto e nella gestione delle criticità, senza fare alcun riferimento a persone specifiche.

Il Tribunale di Bergamo, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese sul social network, ha ritenuto  che  le affermazioni della delegata rappresentassero “una legittima espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato dall’art. 21 della Costituzione. L’esercizio di questo dirittoscrive il giudice Raffaele Lapentasi può concretizzare anche nell’espressione di un giudizio, di un’opinione e riveste connotazioni soggettive soprattutto quando si svolge in ambito sindacale, ambito nel quale è preminente l’interesse generale dei lavoratori”.

Difatti la nostra delegata – conclude Olivari -, chattando con i colleghi in un social in merito alla situazione lavorativa complessa e di emergenza, dovuta al Covid19,  ha espresso opinioni personali con temi pacati e misurati,  seppur coloriti, senza denigrare o diffamare nessuno”.

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