Due sentenze della Cassazione sugli infortuni sul lavoro

1) Infortuni fuori orario di lavoro: azienda responsabile
Datore di lavoro responsabile degli infortuni dei dipendenti, anche fuori orario, se mancano i requisiti di sicurezza: sentenza Cassazione.

Le responsabilità dell’azienda nel caso di infortuni sul lavoro di un dipendente restano tali, sul fronte giuridico, anche se c’è stata negligenza da parte del lavoratore infortunato e anche se l’incidente avviene fuori orario di lavoro: lo stabilisce la Corte di Cassazione, in relazione al caso di un operaio edile caduto dall’impalcatura di un cantiere. L’impresa è stata ritenuta responsabile di lesioni personali colpose, anche se in effetti il dipendente aveva commesso una serie di irregolarità, presentandosi in cantiere fuori dall’orario di lavoro e non indossando l’imbracatura di sicurezza.

I giudici di Cassazione, con sentenza 37598 del 16 settembre 2015, sottolineano che le misure di sicurezza sul cantiere erano comunque insufficienti: mancavano reti di protezione e impalcature adeguate. Non aver indossato l’imbracatura di sicurezza fornita è certamente motivo di negligenza del lavoratore ma non esclude le responsabilità del datore di lavoro. Così come non è rilevante il fatto che l’incidente sia avvenuto al di fuori orario di lavoro: il dipendente stava comunque svolgendo le sue mansioni e di fatto è questo il dato determinante.

L’unico caso in cui il datore di lavoro non è responsabile, ricorda la Cassazione, è rappresentato da una causa del tutto estranea al processo produttivo e alle mansioni attribuite, con carattere di eccezionalità ed esorbitanza. Nel caso specifico, invece, mancavano questi elementi. Viceversa, è certo che erano assenti misure di sicurezza sul lavoro obbligatorie, come un’impalcatura a norma e una rete anticaduta, e il fatto che il lavoratore non indossasse gli indumenti di sicurezza è un’aggravante a carico dell’impresa, che non è riuscita a dare a quest’obbligo il carattere di assoluta prioritaria necessità.


2) Comporto, infortuni e licenziamento
Quando è legittimo il licenziamento del lavoratore al superamento del periodo di comporto, in caso di infortunio sul lavoro: tutte le sentenze della Corte Cassazione.

È illegittimo il licenziamento al superamento del periodo di comporto nel caso in cui venga riconosciuto l’infortunio. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13667/2015. La non legittimità scatta qualora una malattia viene poi riconosciuta come infortunio sul lavoro, fatto che rende inapplicabili le disposizioni contrattuali previste per la conservazione del posto per eventi morbosi.

Malattia professionale e comporto
Già in passato, con la sentenza n. 26307/2014 la Suprema Corte di Cassazione aveva ribadito l’orientamento maggioritario in materia di rapporto tra malattia professionale e comporto, ritenendo che nel calcolo di tale periodo non rientrino i giorni di assenza derivanti da malattia professionale causata dalla violazione da parte del datore di lavoro del principio di cui all’articolo 2087 del codice civile.

Mobbing
Ricordiamo inoltre che con la sentenza n. 22538/2013 la Corte di Cassazione aveva affermato che non devono essere inserite nel calcolo del periodo di comporto neanche le assenze del lavoratore derivanti da casi di mobbing da parte del datore di lavoro.

Periodo di comporto
Per periodo di comporto si intende il tempo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi o chiamata per obblighi di leva, ha diritto a non esser licenziato per un intervallo di tempo definito dalla legge o dal CCNL. L’eventuale licenziamento intimato durante il periodo di comporto è inefficace, sussistendo in tal caso una situazione che non consente la prosecuzione del rapporto, neanche in via temporanea, a meno che non si tratti di:

  • licenziamento per giusta causa;
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto a sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa;
  • licenziamento per cessazione totale dell’attività di impresa;
  • se lo stato di malattia non dipende dalla violazione di misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro del datore.

In generale il superamento del periodo di comporto consente al datore di intimare il licenziamento per sopravvenuta impossibilità del prestatore di adempiere all’obbligazione di lavoro


Tabelle_Infortuni_2014

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