Chiarimenti in merito all’estensione dell’esenzione ticket agli inoccupati

esenzione ticket agli inoccupati

I requisiti per ottenere l’estensione dell’esenzione Ticket agli inoccupati (Codice esenzione E02F) sono i seguenti?

  • essere attualmente non occupati;
  • non è necessario aver avuto o meno in passato un rapporto di lavoro;
  • aver avviato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità);
  • avere un reddito complessivo familiare inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge, ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico

Regione Lombardia, con la comunicazione inviata il 29 aprile 2024, ha deliberato l’esenzione dal pagamento del ticket per l’assistenza farmaceutica (codice E02F) ai residenti inoccupati che ne facciano richiesta.

La delibera si è resa necessaria in seguito ad un pronunciamento del Tribunale di Milano che ha obbligato Regione Lombardia ad adottare l’estensione, riprendendo, tra l’altro, alcuni pronunciamenti di matrice giurisdizionale, tra i quali il parere dato dal Consiglio di Stato del 23/3/2022.

In sintesi, prima di questo intervento potevano accedere all’esenzione solo i disoccupati, che avevano avuto pregressi rapporti di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico. (cod.E02).

A seguito della sentenza, la nuova delibera riconosce, invece, la possibilità di usufruire l’esenzione anche agli inoccupati. Nello specifico, vengono considerate inoccupate le persone che oltre ad avere i requisiti presenti dalla norma precedente (per il rilascio dell’esenzione), non hanno avuto un pregresso rapporto di lavoro. Si potrebbe sintetizzare il loro stato in “persona in cerca di prima occupazione”. Queste disposizioni entreranno in vigore il 15 luglio 2024.

 

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