Se un passeggero di un aereo cancellato sceglie il rimborso sotto forma di buono di viaggio, compilando un modulo online, è escluso il rimborso del biglietto in denaro. Ma la compagnia aerea deve fare in modo che il passeggero sia chiaramente informato delle due modalità di rimborso. Così la Corte di giustizia dell’Unione europea che torna sui diritti dei passeggeri aerei.
Secondo la Corte si ritiene che il passeggero che abbia accettato il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio compilando un modulo sul sito Internet del vettore aereo, abbia nel contempo rinunciato al rimborso del biglietto sotto forma di una somma di denaro. Tuttavia, il vettore aereo è tenuto a fare in modo che il passeggero sia posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso.
A tal fine, prosegue la Corte, il passeggero deve essere in grado di fare una scelta informata e deve quindi poter fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro.