Non puoi imbarcarti sull’aereo per motivi legati alla tua salute? Ecco cosa fare

Nel caso tu non possa imbarcarti sull’aereo per motivi legati alla tua salute entra si applica il codice della navigazione, ovvero il D.Lgs. n. 96 del 9 Maggio 2008 art.945  che stabilisce l’obbligo del vettore aereo a corrispondere al passeggero il rimborso pieno del costo del biglietto qualora la partenza sia impedita al passeggero per cause non imputabili a quest’ultimo, nello specifico tale articolo in riferimento all’impedimento del passeggero afferma quanto segue: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto”.

Il vettore deve essere informato subito dell’impedimento, in quanto il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo del prezzo del biglietto.

Per annullamento viaggio causa malattia da preferire è certamente una comunicazione scritta, meglio ancora se inoltrata alla compagnia aerea attraverso Raccomandata A/R o attraverso PEC.

 Adiconsum può aiutarti per avere il rimborso. Scrivi a Adiconsum.bergamo@cisl.it

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