Causa promossa da Fisascat Cisl Bergamo. Conad obbligata al reintegro

Causa promossa da Fisascat Cisl Bergamo

Una lavoratrice di Bergamo vince anche il secondo round contro Conad: anche la corte d’appello di Brescia, infatti, ha rigettato le richieste di MGS, che gestisce l’insegna Conad a Curno, e che aveva licenziato Elvira Zanchi per una serie di post su Facebook ritenuti denigratori dell’immagine aziendale. I giudici, invece, e per la seconda volta, hanno ritenuto Zanchi, delegata sindacale per FISASCAT CISL, avesse diritto di esporre le proprie idee proprio in virtù della sua carica. Così, anche nel secondo grado di giudizio, viene confermato il provvedimento del tribunale di Bergamo con cui la dipendente è stata reintegrata nel posto di lavoro a seguito del licenziamento illegittimo, così come il risarcimento deciso dal giudice di primo grado.

Monica Olivari, segretaria del sindacato del commercio di via Carnovali, che insieme allo studio legale Pezzoni e Magliaro ha seguito la vertenza, esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto a tutela della propria delegata: “È la seconda grande vittoria per la FISASCAT CISL e soprattutto per Elvira. I giudici, in entrambi i gradi di giudizio, hanno disatteso le valutazioni aziendali e ritenuto che la lavoratrice abbia esercitato correttamente il diritto di critica e non abbia travalicato alcun limite nell’ esprimere la sua opinione, anche nella sua veste di delegata sindacale”.

Il caso era arrivato al favore delle cronache nel marzo del 2021, quando Zanchi era stata licenziata perché accusata di comportamenti scorretti creati a arte per motivare l’azione dell’azienda. Di fatto, su alcuni social e su Facebook, secondo l’accusa “ … la lavoratrice si ‘permetteva’ di esprimere un parere personale in un social, in qualità di dipendente e di delegata sindacale, in merito alla nuova gestione della società Conad (Mgs Srl), ed in particolare, evidenziava le difficoltà nel confronto e nella gestione delle criticità, senza fare alcun riferimento a persone specifiche”.

Il giudice di Bergamo ha invece ritenuto che le affermazioni della delegata rappresentassero “ … una legittima espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato dall’art. 21 della Costituzione. L’esercizio di questo dirittoscrive il giudice Raffaele Lapentasi può concretizzare anche nell’espressione di un giudizio, di un’opinione e riveste connotazioni soggettive soprattutto quando si svolge in ambito sindacale, ambito nel quale è preminente l’interesse generale dei lavoratori”.

Tra l’altro, lo scontro in Tribunale è arrivato dopo una serie di procedimenti disciplinari (pretestuosi secondo il sindacato) che hanno reso difficile il rapporto di lavoro di Elvira: il primo le contestava  di non rispettare la pausa obbligatoria di 15 minuti prevista dal regolamento Conad (Elvira è part-time, per cui non vi è obbligo alcuno di fare pausa); con il secondo procedimento, il datore di lavoro contestava alla lavoratrice di aver falsamente dichiarato di essere autorizzata a godere di permessi.

È una grandissima soddisfazione sia per la FISASCAT che  per la lavoratrice nel suo ruolo di dipendente  – conclude Olivari –  e soprattutto per il ruolo di rappresentante delle lavoratrici e lavoratori, in quanto viene premiata la sua tenacia, coerenza, caparbietà e la forza di portare avanti quei valori e diritti sindacali che non tutti condividono”.

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