Autonoleggio e multe. L’Antitrust mette in guardia sei società

Autonoleggio e multe

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) interviene di nuovo e questa volta lo fa nel settore dell’autonoleggio. Nel bollettino 22/2022 l’AGCM riporta i provvedimenti adottati nei confronti di sei società di autonoleggio dopo aver accertato la vessatorietà della clausola che prevede l’applicazione di una penale in conseguenza della notifica di multe stradali o mancati pagamenti dei pedaggi autostradali.

Non sono rari i casi in cui si viene multati mentre si è alla guida di un veAutonoleggio e multeicolo a noleggio e si è costretti, non solo, a pagare la multa ma anche una penale alle società di autonoleggio a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione della contravvenzione. Tante però sono state le segnalazioni da parte dei consumatori relative all’ importo di tale penale, considerato eccessivo, che sono arrivate sia all’Antitrust che al Centro Europeo dei Consumatori. Parliamo di un aggravio di spesa addebitata al cliente che varia a seconda della società di noleggio e può andare dai quaranta fino ai sessanta euro circa, importi spesso superiori a quelli della stessa multa.

L’AGCM ha così avviato un’indagine nei confronti di sei società a noleggio a breve termine al fine di far luce sulla questione, per poi stabilire al termine di esso che “L’importo della prevista penale risulta manifestamente eccessivo in ragione delle suddette attività che il professionista è chiamato concretamente a svolgere nonché in considerazione del costo giornaliero del noleggio”.

Nello specifico, secondo l’Antitrust la clausola relativa agli obblighi e alle responsabilità del cliente, contenuta all’interno del contratto sottoscritto dal consumatore “ … integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f); 34 e 35 comma 1 del Codice del Consumo”.

Per capire meglio, quando possiamo parlare di vessatorietà delle clausole contrattuali? La definizione è data dalla direttiva 93/13/CEE, recepita in Italia negli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, secondo cui “ … nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il legislatore, inoltre, elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria ed indica tre tipi di clausole che sono considerate nulle anche se sono state oggetto di negoziazione tra il consumatore ed il professionistaCiò in quanto anche secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea: il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione e non ha nessun potere di negoziazione quando si tratta di contratti per adesione”.

L’AGCM ha stabilito che la penale applicata risulta “ … ingiustificata, oltre che di importo manifestamente eccessivo, a fronte dell’attività gestionale” che le società di autonoleggio sono tenute a svolgere e “ … sproporzionata nell’ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato) e (iii) all’entità degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione”.

Alla luce di ciò, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha obbligato le società di autonoleggio interessate dai provvedimenti emessi a pubblicare gli stessi sulla homepage dei propri siti per trenta giorni consecutivi e con le modalità indicate dalla stessa autorità. Avverso tali provvedimenti le società potranno proporre ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Non resta che vedere se le sei compagnie di autonoleggio si adegueranno alle disposizioni dell’AGCM.

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