I recenti emendamenti al Decreto Sostegni infliggono un duro colpo ai diritti dei consumatori, estendendo a due anni la validità dei voucher emessi per i contratti di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici cancellati a causa del COVID-19 e a ben tre anni quelli emessi a seguito dell’annullamento degli spettacoli dal vivo. “L’estensione ulteriore della validità dei voucher rappresenta un’eccessiva compressione dei diritti di coloro che, non potendo usufruire dei vari servizi acquistati, vedranno irrimediabilmente allontanarsi il momento dell’agognato rimborso”, dichiara Mina Busi, Presidente di ADICONSUM Bergamo.
“Considerato che l’emergenza sanitaria è ancora in corso, è inoltre probabile che i voucher, soprattutto quelli emessi in relazione a pacchetti turistici che ammontano spesso a varie migliaia di euro, non saranno utilizzati , stante il persistere dell’incertezza sulle prenotazioni di vacanze nell’anno corrente”.
Gli emendamenti approvati potrebbero comportare rilevanti conseguenze anche sul piano della conformità di questa nuova previsione legislativa a quanto previsto dalla normativa europea. La raccomandazione della Commissione di rendere i voucher appetibili è stata palesemente disattesa: “La modifica legislativa, infatti, non ha previsto nessun valore aggiuntivo, né condizioni speciali di utilizzo atte a compensarne l’estensione di durata, ma soltanto la previsione di una possibile cessione all’agenzia di viaggio, che non meglio chiarisce le condizioni o i termini dell’accettazione da parte di quest’ultima”.
“La miglior tutela dei consumatori – dice ancora Busi – in questo contesto potrebbe essere garantita non attraverso l’estensione dei voucher, ma di una politica di sostegno alle imprese e agli operatori del turismo, volano per la ripresa economica e occupazionale del nostro paese. È impensabile che un settore di eccellenza come il turismo possa essere sostenuto dai voucher dei consumatori, già così gravemente colpiti dalla crisi pandemica”.
“I voucher emessi nel 2020 a Bergamo sono stati il 90 per cento dei rimborsi dovuti – spiega ancora Busi -. Hanno riguardato problematiche varie per ritardi e sospensione di voli, palestre, soggiorni, tutta la partita dei rimborsi per gli annullamenti dovuti alla pandemia con le compagnie aeree, e tour operator, che come sappiamo nel periodo Covid erano previsti in luogo dei rimborsi. C’è poi stato lo stato di insolvenza di Alitalia – in procedura fallimentare che ha bloccato i risarcimenti. Le situazioni si sono complicate quando abbiamo a che fare con compagnie estere per viaggi prenotati on-line. In molti casi gli operatori commerciali di strutture alberghiere non hanno emesso alcun voucher sulle prenotazioni sapendo che l’importo non avrebbe compensato i costi delle cause legali, quindi ne hanno approfittato in modo illegale”.
In base all’art. 88Bis introdotto dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del decreto Cura Italia, le compagnie aeree possono procedere, in caso di cancellazione del volo, o per impedimenti Covid al viaggio segnalato dal passeggero alla Compagnia, al rimborso del corrispettivo versato per l’acquisto del biglietto oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. L’emissione del voucher – prevede esplicitamente la legge – assolve il correlativo obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Alla luce di quanto previsto dalla normativa, pertanto, le compagnie hanno assolto all’obbligo previsto con l’emissione dei voucher.
“È importante segnalare – conclude la presidente di ADICONSUM Bergamo – che gli emendamenti non sembrerebbero modificare la rimborsabilità dei voucher emessi a seguito della cancellazione dei contratti di trasporto a causa del COVID-19, prevista con il decorso dei primi dodici mesi, e ciò comporta una disparità di trattamento tra coloro che potranno richiedere il rimborso monetario dopo il primo anno dall’emissione del voucher e coloro che, avendo dovuto rinunciare ad un soggiorno o ad un viaggio “tutto compreso”, dovranno attendere ben due anni”.