Iseeu parificato, il nuovo servizio Caf Cisl Bergamo per gli studenti

Il Caf Cisl Bergamo inaugura un nuovo servizio. Si tratta del rilascio dell’ISEEU PARIFICATO per gli studenti con reddito prodotto all’estero necessario per la compilazione della domanda di Borsa di studio e Servizio Abitativo a.a. 2020/2021.

Gli studenti interessati hanno tempo:

  • fino al 15 settembre (ore 12) per la domanda di SERVIZIO ABITATIVO
  • fino al 5 ottobre (ore 12) per la domanda di BORSA DI STUDIO (senza servizio abitativo).

Gli studenti con reddito prodotto all’estero devono contattare il CAF CISL (via Carnovali 88/A – Bergamo) scegliendo fra 3 modalità:

  1. scrivendo all’indirizzo mail: unibg@sicil.eu
  2. tramite il portale servizi disponibile al link https://portale.cafcisllombardia.it/ registrandosi con la propria email sul portale e aprendo un ticket per la richiesta
  3. fissando un appuntamento chiamando il numero 035 324 152

Occorre presentare la seguente documentazione originale rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio:

  • attestazione composizione del nucleo familiare estero;
  • reddito dell’anno solare 2019 di ciascun componente la famiglia; il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno solare 2019. Qualora nel corso del 2019 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni non abbia percepito reddito, lo studente è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso;
  • fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31 dicembre 2019 ad uso abitazione con l’indicazione dei metri quadrati (valutati 500,00 € al mq.); il documento deve essere rilasciato dall’autorità pubblica competente in materia. Qualora nel 2019 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato attestante l’assenza di proprietà di fabbricati per ogni componente di età superiore o uguale a 18 anni;
  • attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2019 (conti correnti, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

Inoltre, devono presentare:

  • eventuale documentazione per redditi e patrimoni (per esempio conti correnti) posseduti in Italia.
  • CU, (inviata via email dall’Università, a marzo 2020) solo per gli studenti percettori di borsa di studio nell’anno solare 2019;
  • MATRICOLA, solo per gli studenti già iscritti all’Università di Bergamo;
  • CODICE FISCALE: gli studenti che non ne siano ancora in possesso dovranno inviarlo al CAF successivamente, non appena lo avranno ottenuto.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti “Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo” di cui al Decreto Miur n. 62 del 06 maggio 2020 ***  La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l’Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore dovrà impegnarsi a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

*** (Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Democratic Republic, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor- Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe)

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