Gli ammortizzatori sociali attivi durante la crisi del coronavirus

Gli ammortizzatori sociali attivi durante la crisi del coronavirus

Gli interventi di ammortizzazione sociale presenti nel decreto “Cura Italia” potrebbero avere ricadute sui 479.000 lavoratori bergamaschi,  di questi 384.000 sono lavoratori dipendenti  e 95.000 sono lavoratori indipendenti. Intanto, sono già più di  80.000 lavoratori coinvolti nelle diverse misure che centinaia di aziende hanno deciso di adottare per arginare la crisi “coronavirus” che si è abbattuta sulla provincia di Bergamo. Nel giro di due settimane, fabbriche, centri commerciali, autosaloni, cooperative hanno attuato misure a volte drastiche: il 25/30%  della “normale” forza lavoro di commercio e della case di riposo è in malattia. Nel metalmeccanico, due fabbriche su 3 sono ferme, per circa 20.000  lavoratori coinvolti. Si stanno attuando misure dettate dall’emergenza: dalla chiusura temporanea (per sanificazione e attrezzamento dedicato) alla fermata, dallo smaltimento ferie allo smart working

L’emergenza ha toccato anche l’industria alimentare: alla Sanpellegrino lavorano 2 linee su 11, e circa 500 lavoratori del settore sono a casa in malattia.

In Edilizia, hanno chiuso 30 aziende per circa 3000 lavoratori.

Gli impiegati delle grandi aziende tessili sono in Smart working. Per la produzione è un po’ più dura. Diverse  aziende sono già chiuse, come Albini. Nel “Gommaplastica” è uguale.  Le chimiche al contrario stanno quasi tutte lavorando, con poche eccezioni.  Stanno arrivando in queste ore molte richieste di Cigo per la parte produttiva, come per tutto il gruppo Radici.

Situazione al limite anche nelle aziende di Grafici e cartai, con circa 3500 lavoratori coinvolti. Qui, nelle aziende è sempre più difficile lavorare in sicurezza e non sempre i dpi forniti dalle aziende bastano a placare la paura del contagio. Nel Turismo (con bar e ristoranti chiusi), oltre 30.000 lavoratori sono senza lavoro e in attesa di ammortizzatori sociali.

Con l’entrata in vigore del decreto legge “Cura Italia”, la parte che riguarda la sospensione dal lavoro dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 diviene più chiara, e pertanto vengono “coperti” tutti i lavoratori che con il vecchio decreto restavano sprovvisti. Il Decreto è composto da 127 articoli e più di 70 pagine, pertanto lo studio dello stesso e la sua applicazione deve essere rimandata a circolari Inps, che dovrebbero seguire nei prossimi giorni”.

Gli stanziamenti economici previsti pari a 25 miliardi sono importantidice Danilo Mazzola, segretario CISL Bergamo -, e vanno a potenziare la sanità e il sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori e delle imprese. Sarà necessario un attento monitoraggio, per fare in modo che le risorse vengano messe a disposizione con precedenza alle Provincie e Regioni che oggi vivono l’emergenza in modo più pesante, visto il numero di contagi e purtroppo dei deceduti che hanno coinvolto la nostra provincia negli ultimi giorni. Inoltre andrà tenuta in considerazione l’evolversi dell’emergenza sanitaria, per poter sostenere con provvedimenti aggiuntivi l’allungarsi dell’epidemia in tutto il paese”.


Di seguito, tra le disposizioni del decreto “Cura Italia”,  le parti più importanti che riguardano i lavoratori e le imprese:

FSBA (fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato)
Per le imprese artigiane (di qualsiasi dimensione) che applicano i contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai è possibile accedere al FSBA. Le caratteristiche per potere accedere alla prestazione COVID-19 CORONAVIRUS  sono le seguenti: calo di attività lavorativa subordinata all’emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni 120 giorni per  settimana lavorativa di 6 giorni).

Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti , purché assunti in data antecedente al 26 febbraio di quest’anno. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, purché già attive prima del 26 febbraio. L’intervento sarà sottoposto a monitoraggio da parte di FSBA  per accertarne la reale necessità e monitorare la sua sostenibilità economica . Ai lavoratori aspetta il riconoscimento di una indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72. Novità introdotta dal decreto, viene garantita l’erogazione dell’assegno, con finanziamento dello stato per 80 milioni di € che verranno trasferiti ai fondi bilaterali.

CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)
Per le azienda Industriali è prevista la possibilità di utilizzo della cassa integrazione ordinaria con la causale “Emergenza Covid-19” per 9 settimane a decorrere da 23 febbraio e da effettuarsi entro agosto 2020, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale di 90 giorni purchè i lavoratori risultino assunti al 23 febbraio 2020. La consultazione sindacale e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni successivi all’invio della comunicazione preventiva. Il trattamento di integrazione salariale è pari all’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, importo che non può superare gli importi massimali mensili che l’INPS stabilisce annualmente, che per il 2020 sono stabiliti in € 998,18 per retribuzioni mensili pari e inferiori a € 2.159,48 mentre se superiori € 1.199,72.

FIS (Fondo Integrazione Salariale)
Per le aziende che occupano  da 6 a 15 dipendenti non incluse nella normativa prevista per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria per i quali non sono stati costituiti fondi bilaterali di solidarietà settoriali, possono richiedere l’assegno ordinario con causale “Emergenza Covid-19” attraverso il FIS (Fondo integrazione salariale) per 9 settimane, a decorrere da 23 febbraio e da effettuarsi entro agosto 2020, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale di 90 giorni purchè i lavoratori risultino assunti al 23 febbraio 2020. La consultazione sindacale e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni dell’invio della comunicazione preventiva. La  prestazioni riconosce un integrazione salariale pari all’ 80% delle retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, importo che non può superare gli importi massimali mensili che l’INPS stabilisce annualmente, che per il 2020 sono stabiliti in € 998,18 per retribuzioni mensili pari e inferiori a € 2.159,48 mentre se superiori € 1.199,72.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le Regioni e le Provincie autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e che i lavoratori risultino assunti al 23 febbraio 2020, di ogni settore che non possono accedere ad altri ammortizzatori sociali, compreso il settore agricolo, pesca, terzo settore e enti religiosi. Possono richiederla per un periodo pari a 9 settimane a decorre dal 23 febbraio 2020. Per le aziende fino a 5 dipendenti non è richiesto l’accordo sindacale. Il trattamento di integrazione salariale  in deroga è pari all’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, importo che non può superare gli importi massimali mensili che l’INPS stabilisce annualmente, che per il 2020 sono stabiliti in € 998,18 per retribuzioni mensili pari e inferiori a € 2.159,48 mentre se superiori € 1.199,72.

AZIENDE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI CASSA STRAORDINARIA (CIGS)
Possono presentare la domanda di cassa integrazione ordinaria con procedura semplificata, per un periodo massimo di 9 settimane, previa adozione da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione del trattamento di cassa integrazione  straordinaria.

AZIENDE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ FIS
Possono presentare domanda di assegno ordinario-Fis con procedura semplificata, per un periodo massimo di 9 settimane, previa adozione da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione del trattamento di assegno di solidarietà.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, NASPI E DisCOLL
Per gli operai agricoli viene prorogato al 1 giugno 2020 il termine per la prestazione delle domande di Disoccupazione Agricola relativa all’anno 2019. Per le domande di Naspi e DisColl viene ampliata da 68 a 128 giorni il termine di presentazione della domanda per eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatasi nel corso di tutto il 2020.

STOP LICENZIAMENTI
Per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 data di entrata in vigore del decreto e precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazione economiche o giustificato motivo oggettivo.

LAVORO AGILE PER LAVORATORI DISABILI
Fino al 30 aprile i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori con gravi patologie e ridotta capacità lavorativa hanno priorità al lavoro agile.

LAVORO AGILE
Durante i sei mesi di emergenza, dichiarati dal governo lo scorso 31 gennaio 2020, le aziende potranno ricorrere a modalità di lavoro agile senza l’accordo individuale.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Per i lavoratori dipendenti titolari di un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro e  per il mese di marzo 2020,  è previsto un premio di 100€ rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro. Premio che non concorre alla formazione del reddito.

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