Libretti postali al portatore tra contanti e assegni

Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018. Resta comunque vietato il loro trasferimento. Spariranno i cosiddetti libretti al portatore, quei libretti che basta presentare al banco per poter depositare e ritirare denaro. Chi ne possiede uno deve chiuderlo prima della data di scadenza oppure trasformarlo in un libretto nominativo. E’ questo spesso il caso di molti genitori o nonni che hanno depositato su un libretto delle somme per i propri figli o nipoti e che vengono lasciati “dormienti” in qualche angolo nascosto della casa e si viene a conoscenza in seguito alla morte del congiunto.

VIETATI CONTI E LIBRETTI ANONIMI

E’ vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero. I libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone.

LIMITE CONTANTE A 3000 euro

E’ vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

CLAUSOLA “non trasferibile”

Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare (oltre a data e luogo di emissione, importo e firma) l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Se si utilizza un modulo di assegno ritirato in banca da molto tempo verificare se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno va apposta per importi pari o superiori a 1.000 euro, pena sanzioni salate. Alla luce delle disposizioni di legge le banche consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di “non trasferibilità”.

RICHIESTA ASSEGNI IN FORMA LIBERA

E’ possibile per coloro che desiderano ancora utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca. Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.

SANZIONI

In caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro. Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore entro il termine del 31 dicembre 2018. Per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

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