Sottoscritto l’accordo sull’apprendistato “duale”

E’ stato sottoscritto il 18 maggio l’accordo sull’Apprendistato “duale”. L’accordo nasce dall’esigenza di regolare e disciplinare il trattamento retributivo degli apprendisti del ‘sistema duale’ lasciando, come previsto, la regolazione di tutti gli altri aspetti alla contrattazione collettiva. La volontà comune è quella di rendere l’apprendistato più utilizzabile e conveniente anche grazie alle forme di agevolazione ed esonero retributivo per le aziende utilizzatrici.

Come recita il testo, la disciplina per l’acquisizione di tutti i titoli di studio, dalla qualifica, al diploma, alla laurea ed al dottorato di ricerca può essere applicata alle imprese industriali anche grazie al DM 12.10.15 che ha definito gli standard formativi ed i PFI (piani formativi individuali).

Le Parti inoltre convengono che 
1) il PFI ed il protocollo includano anche la formazione per salute e sicurezza e per la disciplina lavoristica di riferimento:
2) all’apprendista vada attribuito un livello di inquadramento contrattuale coerente con il percorso formativo (art. 4 DM 12.10.15) per determinarne la retribuzione di riferimento,
3) la regolazione, in termini percentuali della retribuzione sia definita come riportato nelle tabelle allegate di raffronto tra retribuzione relativa ai periodi di apprendistato e collocazione temporale dei percorsi di istruzione e formazione,
4) una volta stabiliti livello di inquadramento e retribuzione spettante (sempre nel rispetto del comma 3 art. 45 DL 81/15), ci sia la possibilità del sottoinquadramento fino a due livelli inferiori, rispetto a quello delle qualificazioni corrispondenti a quelle da acquisire al termine del contratto di apprendistato,
5) i contratti di apprendistato (ai sensi dell’art. 42 DL 81/15) possano far riferimento, in mancanza di specifica regolamentazione nei CCNL di riferimento, alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dalle parti.

Inoltre, continua ad essere ammissibile che le Parti sottoscriventi il contratto di apprendistato ne concordino il prolungamento (ai sensi dell’art. 42 c.5 let.g DL 81/15).

Infine, Confindustria, CGIL, CISL e UIL si impegnano a promuovere azioni di informazione e comunicazione congiunte in materia, rispetto anche alle iniziative ed agli strumenti già in possesso delle categorie e dei territori, ricordando altresì che l’accordo è cedevole rispetto ad eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva sulla materia in oggetto.


Scarica il testo dell’accordo

 

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