I lavori socialmente utili dopo il Jobs act

Il recente Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, all’articolo 26 comma 12  stabilisce che: Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.


Gli art. 7 e 8 del D.Lgs. 468/1997 sono relativi ai LSU (Lavori Socialmenti Utili) dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione. 
Gli articoli in esame sono abrogati e restano in vigore solo per i LSU (Lavori Socialmenti Utili) già avviati alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2015 (24/09/2015) (guarda il decreto) e sino alla loro scadenza.


Il nuovo Decreto Legislativo 150/2015 prevede una nuova tipologia di LSU ((Lavori Socialmenti Utili) per i soli “lavoratori che fruiscono si strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro”, ma questi LSU (Lavori Socialmenti Utili) per essere operativi hanno bisogno di convenzioni tra ANPAL (il nuovo “collocamento”), regioni ed enti locali operanti sul territorio, convenzioni che saranno possibili solo nei prossimi mesi.


Aggiornamenti al 2 novembre 2015:
1) Circolare Ministero del Lavoro
2) Circolare Regione Lombardia

 

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